(GU n.241 del 16-10-2014)

(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.   L’avvocato

  1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla liberta’, l’inviolabilita’ e l’effettivita’ della difesa, assicurando, nel processo, la regolarita’ del giudizio e del contraddittorio.
  2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformita’ delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonche’ di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.
  3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettivita’ e della clientela,della correttezza dei comportamenti, della qualita’ ed efficacia della prestazione professionale.

Art. 2. Norme deontologiche e ambito di applicazione

  1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attivita’ professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense.
  2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

Art. 3.  Attivita’ all’estero e attivita’ in Italia dello straniero

  1. Nell’esercizio di attivita’ professionale all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonche’ quelle del Paese in cui viene svolta l’attivita’.
  2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purche’ non confliggente con l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attivita’ professionale.
  3. L’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attivita’ professionale in Italia, e’ tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Art. 4. Volontarieta’ dell’azione

  1. La responsabilita’ disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonche’ dalla coscienza e volonta’ delle azioni od omissioni.
  2. L’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, e’ sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

Art. 5. Condizione per l’esercizio dell’attivita’ professionale

L’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attivita’ riservata all’avvocato.

Art. 6. Dovere di evitare incompatibilita’

  1. L’avvocato deve evitare attivita’ incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.
  2. L’avvocato non deve svolgere attivita’ comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignita’ e decoro della professione forense.

Art. 7. Responsabilita’ disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti

L’avvocato e’ personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilita’.

 Art. 8. Responsabilita’ disciplinare della societa’

  1. Alla societa’ tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
  2. La responsabilita’ disciplinare della societa’ concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo e’ ricollegabile a direttive impartite dalla societa’.

Art. 9. Doveri di probita’, dignita’, decoro e indipendenza

  1. L’avvocato deve esercitare l’attivita’ professionale con indipendenza, lealta’, correttezza, probita’, dignita’, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
  2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attivita’ professionale, deve osservare i doveri di probita’, dignita’ e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Art. 10.  Dovere di fedelta’

L’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attivita’ a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Art. 11. Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico

  1. L’avvocato e’ libero di accettare l’incarico.
  2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita e’ fondato sulla fiducia.
  3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non puo’, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attivita’ o interromperla.
  4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato puo’ rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Art. 12. Dovere di diligenza

L’avvocato deve svolgere la propria attivita’ con coscienza e  diligenza, assicurando la qualita’ della prestazione professionale.

Art. 13. Dovere di segretezza e riservatezza

L’avvocato e’ tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attivita’ di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonche’nello svolgimento dell’attivita’ di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

 Art. 14. Dovere di competenza

L’avvocato, al fine di assicurare la qualita’ delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Art. 15. Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attivita’ prevalente.

Art. 16. Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo

  1. L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
  2. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
  3. L’avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.

Art. 17. Informazione sull’esercizio dell’attivita’ professionale

  1. E’ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettivita’, l’informazione sulla propria attivita’ professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
  2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
  3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Art. 18. Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

  1. Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, puo’ fornire agli organi di informazione notizie purche’ non coperte dal segreto di indagine.
  2. L’avvocato e’ tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.

 Art. 19. Doveri di lealta’ e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi

L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealta’.

Art. 20. Responsabilita’ disciplinare

La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.

Art. 21. Potesta’ disciplinare

  1. Spetta agli Organi disciplinari la potesta’ di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
  2. Oggetto di valutazione e’ il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione e’ unica anche quando siano contestati piu’ addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
  3. La sanzione deve essere commisurata alla gravita’ del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensita’, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto e’ avvenuta la violazione.
  4. Nella determinazione della sanzione si deve altresi’ tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

Art. 22. Sanzioni

  1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non e’ stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; puo’ essere deliberato quando il fatto contestato non e’ grave e vi e’ motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.

b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravita’ dell’infrazione, il grado di responsabilita’, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrera’ in un’altra infrazione.

c) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita’ gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; e’ inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro.

2. Nei casi piu’ gravi, la sanzione disciplinare puo’ essere aumentata, nel suo massimo:

a) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell’avvertimento;

b) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;

c) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale fino a un anno;

d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni.

3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare puo’ essere diminuita:

a) all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;

b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale fino a un anno;

c) alla sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall’esercizio della professione da uno a tre anni.

  1. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato e’ fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

TITOLO II

RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA

Art. 23. Conferimento dell’incarico

  1. L’incarico e’ conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
  1. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identita’ della persona che lo conferisce e della parte assistita.
  1. L’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25.
  1. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
  2. L’avvocato e’ libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attivita’ quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
  1. L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
  1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni.

 Art. 24.  Conflitto di interessi

  1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attivita’ professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
  1. L’avvocato nell’esercizio dell’attivita’ professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria liberta’ da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
  1. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
  1. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attivita’ richiesta.
  1. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa societa’ di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
  1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 25.  Accordi sulla definizione del compenso

  1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, e’ libera. E’ ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu’ affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attivita’, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.
  1. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
  1. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.

Art. 26.  Adempimento del mandato

  1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
  1. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessita’ di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
  1. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
  1. Il difensore nominato d’ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attivita’ processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorita’ procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, e’  responsabile dell’adempimento dell’incarico.
  1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 27.  Doveri di informazione

  1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attivita’ da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
  1. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
  1. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilita’ di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresi’ informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
  1. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilita’ di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
  1. L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
  1. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
  1. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessita’ del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
  1. L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.
  1. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 28.  Riserbo e segreto professionale

  1. E’ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attivita’ prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonche’ su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
  1. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
  1. L’avvocato deve adoperarsi affinche’ il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualita’ o per effetto dell’attivita’ svolta.
  1. E’ consentito all’avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

a) per lo svolgimento dell’attivita’ di difesa;

b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravita’;

c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra  avvocato e cliente o parte assistita;

d) nell’ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovra’ essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

  1. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l’applicazione della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni.

Art. 29. Richiesta di pagamento

  1. L’avvocato, nel corso del rapporto professionale, puo’ chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonche’ di acconti sul compenso, commisurati alla quantita’ e complessita’ delle prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico.
  1. L’avvocato deve tenere la contabilita’ delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
  1. L’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
  1. L’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente  sproporzionati all’attivita’ svolta o da svolgere.
  1. L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello gia’ indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
  1. L’avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all’esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
  1. L’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
  1. L’avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere ne’ percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.
  1. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da sei mesi a un anno.

 Art. 30. Gestione di denaro altrui

  1. L’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
  1. L’avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima.
  1. L’avvocato, nell’esercizio della propria attivita’ professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
  1. L’avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.
  1. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da sei mesi a un anno. La violazione del  dovere di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni.

Art. 31.

Compensazione

  1. L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della

parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

  1. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque

ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di

darne avviso al cliente.

  1. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque

ricevute imputandole a titolo di compenso:

  1. a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte

assistita;

  1. b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo

di compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia gia’

ricevute dal cliente o dalla parte assistita;

  1. c) quando abbia gia’ formulato una richiesta di pagamento del

proprio compenso espressamente accettata dal cliente.

  1. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni. La

violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l’applicazione della

sanzione disciplinare della censura.

Art. 32.

Rinuncia al mandato

  1. L’avvocato ha la facolta’ di recedere dal mandato, con le

cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

  1. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte

assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario

per non pregiudicarne la difesa.

  1. In ipotesi di irreperibilita’ della parte assistita,

l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con

lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio

conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale formalita’,

fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato e’ esonerato da ogni

altra attivita’, indipendentemente dall’effettiva ricezione della

rinuncia.

  1. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli

obblighi di legge, non e’ responsabile per la mancata successiva

assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro

difensore.

  1. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle

comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

  1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 33.

Restituzione di documenti

  1. L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli

atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per

l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli

atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto

del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale

che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo

comma, del presente codice.

  1. L’avvocato non deve subordinare la restituzione della

documentazione al pagamento del proprio compenso.

  1. L’avvocato puo’ estrarre e conservare copia di tale

documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte

assistita.

  1. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La

violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione

della censura.

Art. 34.

Azione contro il cliente e la parte assistita

per il pagamento del compenso

  1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente

o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni

professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

  1. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 35.

Dovere di corretta informazione

  1. L’avvocato che da’ informazioni sulla propria attivita’

professionale deve rispettare i doveri di verita’, correttezza,

trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso

riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

  1. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri

professionisti ne’ equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o

che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non

inerenti l’attivita’ professionale.

  1. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso

indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e

l’Ordine di appartenenza.

  1. L’avvocato puo’ utilizzare il titolo accademico di professore

solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche;

specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.

  1. L’iscritto nel registro dei praticanti puo’ usare

esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con

l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia

conseguito tale abilitazione.

  1. Non e’ consentita l’indicazione di nominativi di

professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati

con lo studio dell’avvocato.

  1. L’avvocato non puo’ utilizzare nell’informazione il nome di

professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo

tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per

testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

  1. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il

nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche’ questi vi

consentano.

  1. L’avvocato puo’ utilizzare, a fini informativi, esclusivamente

i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente

riconducibili a se’, allo studio legale associato o alla societa’ di

avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio

dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito

stesso.

  1. L’avvocato e’ responsabile del contenuto e della sicurezza

del proprio sito, che non puo’ contenere riferimenti commerciali o

pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante

strumenti di collegamento interni o esterni al sito.

  1. Le forme e le modalita’ delle informazioni devono comunque

rispettare i principi di dignita’ e decoro della professione.

  1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 36.

Divieto di attivita’ professionale senza titolo

e di uso di titoli inesistenti

  1. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo

professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attivita’ in

mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

  1. Costituisce altresi’ illecito disciplinare il comportamento

dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o

indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi

l’esercizio abusivo dell’attivita’ di avvocato o consenta che tali

soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se

limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio

dell’attivita’.

  1. La violazione del comma 1 comporta l’applicazione della

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’

professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.

Art. 37.

Divieto di accaparramento di clientela

  1. L’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di

agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e

decoro.

  1. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a

terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la

presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi

professionali.

  1. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o

prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di

vantaggi per ottenere difese o incarichi.

  1. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta

persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli

utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in

luoghi pubblici o aperti al pubblico.

  1. E’ altresi’ vietato all’avvocato offrire, senza esserne

richiesto, una prestazione personalizzata e, cioe’, rivolta a una

persona determinata per uno specifico affare.

  1. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

TITOLO III

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 38.

Rapporto di colleganza

  1. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di

un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve

dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso

possa pregiudicare il diritto da tutelare.

  1. L’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica

con un collega; la registrazione nel corso di una riunione e’

consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

  1. L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire

in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con

colleghi.

  1. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La

violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione

della sanzione disciplinare della censura.

Art. 39.

Rapporti con i collaboratori dello studio

  1. L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di

migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od

ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera

adeguata la collaborazione, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e

delle strutture dello studio.

  1. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 40.

Rapporti con i praticanti

  1. L’avvocato deve assicurare al praticante l’effettivita’ e la

proficuita’ della pratica forense, al fine di consentirgli

un’adeguata formazione.

  1. L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di

lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli,

dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto

dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

  1. L’avvocato deve attestare la veridicita’ delle annotazioni

contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato

controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.

  1. L’avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere

attivita’ difensiva non consentita.

  1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La

violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l’applicazione

della sanzione disciplinare della censura.

Art. 41.

Rapporti con parte assistita da collega

  1. L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la

controparte che sappia assistita da altro collega.

  1. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del

giudizio, puo’ avere contatti con le altre parti solo in presenza del

loro difensore o con il consenso di questi.

  1. L’avvocato puo’ indirizzare corrispondenza direttamente alla

controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la

assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati,

intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.

  1. L’avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un

collega senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.

  1. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 42.

Notizie riguardanti il collega

  1. L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori

sull’attivita’ professionale di un collega.

  1. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi

alla posizione personale del collega avversario ne’ utilizzare

notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del

giudizio e che l’utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario

alla tutela di un diritto.

  1. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 43.

Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

  1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di

esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere

a compensarlo, ove non adempia il cliente.

  1. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 44.

Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

  1. L’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un

accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal

proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti

sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

  1. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

 

Art. 45.

Sostituzione del collega nell’attivita’ di difesa

  1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca

dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la

propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio

per l’attivita’ difensiva, perche’ siano soddisfatte le legittime

richieste per le prestazioni svolte.

  1. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

TITOLO IV

DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO

Art. 46.

Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza

  1. Nell’attivita’ giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria

condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per

quanto possibile, il rapporto di colleganza.

  1. L’avvocato deve rispettare la puntualita’ sia in sede di

udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la

ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.

  1. L’avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o

ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti,

comportino pregiudizio per la parte assistita.

  1. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare

tempestivamente al collega, gia’ nominato d’ufficio, l’incarico

ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve

sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al

difensore d’ufficio per l’attivita’ svolta.

  1. L’avvocato, nell’interesse della parte assistita e nel

rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti,

anche scambiando informazioni, atti e documenti.

  1. L’avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il

codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei

colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva

condivisione della difesa.

  1. L’avvocato deve comunicare al collega avversario

l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di

dare inizio ad azioni giudiziarie.

  1. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La

violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l’applicazione della

sanzione disciplinare della censura.

Art. 47.

Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

  1. L’avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega

corrispondente e questi, del pari, e’ tenuto a dare al collega

sollecite e dettagliate informazioni sull’attivita’ svolta e da

svolgere.

  1. L’elezione di domicilio presso un collega deve essergli

preventivamente comunicata e da questi essere consentita.

  1. L’avvocato corrispondente non deve definire direttamente una

controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli

ha affidato l’incarico.

  1. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve

adoperarsi nel modo piu’ opportuno per la tutela degli interessi

della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha

affidato l’incarico.

  1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La

violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l’applicazione

della sanzione disciplinare della censura.

Art. 48.

Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

  1. L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o

riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra

colleghi qualificata come riservata, nonche’ quella contenente

proposte transattive e relative risposte.

  1. L’avvocato puo’ produrre la corrispondenza intercorsa tra

colleghi quando la stessa:

  1. a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
  2. b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
  3. L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte

assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; puo’, qualora

venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli

succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di

riservatezza.

  1. L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo

illecito disciplinare.

  1. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 49.

Doveri del difensore

  1. L’avvocato nominato difensore d’ufficio deve comunicare alla

parte assistita che ha facolta’ di scegliersi un difensore di fiducia

e informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere

retribuito.

  1. L’avvocato non deve assumere la difesa di piu’ indagati o

imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di

altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento

connesso o collegato.

  1. L’avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non

puo’ assumere o mantenere la difesa di altra parte nell’ambito dello

stesso procedimento.

  1. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La

violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione

della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio

dell’attivita’ professionale da sei mesi a un anno.

Art. 50.

Dovere di verita’

  1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove,

elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.

  1. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove,

elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte

assistita che sappia o apprenda essere falsi.

  1. L’avvocato che apprenda, anche successivamente,

dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o

documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non puo’

utilizzarli o deve rinunciare al mandato

  1. L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria

parola sulla verita’ dei fatti esposti in giudizio.

  1. L’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false

dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia

diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto

di un provvedimento del magistrato.

  1. L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste

riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti gia’

ottenuti, compresi quelli di rigetto.

  1. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni. La

violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della

sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 51.

La testimonianza dell’avvocato

  1. L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal

deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su

circostanze apprese nell’esercizio della propria attivita’

professionale e ad essa inerenti.

  1. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto

di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi

nonche’ sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con

questi ultimi.

  1. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o

persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha

assunto, deve rinunciarvi e non puo’ riassumerlo.

  1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 52.

Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

  1. L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti

negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attivita’

professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o

terzi.

  1. La ritorsione o la provocazione o la reciprocita’ delle offese

non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

  1. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 53.

Rapporti con i magistrati

  1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a

dignita’ e a reciproco rispetto.

  1. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con

il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del

collega avversario.

  1. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario

deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le

norme sulle incompatibilita’.

  1. L’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia,

familiarita’ o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere

favori e preferenze, ne’ ostentare l’esistenza di tali rapporti.

  1. L’avvocato componente del Consiglio dell’Ordine non deve

accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del

circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio.

  1. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 54.

Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori,

periti e consulenti tecnici

  1. I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si

applicano anche ai rapporti dell’avvocato con arbitri, conciliatori,

mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e della controparte.

  1. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 55.

Rapporti con i testimoni e persone informate

  1. L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone

informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con

forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

  1. Il difensore, nell’ambito del procedimento penale, ha facolta’

di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti

dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle

emanate dall’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali.

  1. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle

investigazioni difensive e sul loro contenuto, finche’ non ne faccia

uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa

nell’interesse della parte assistita.

  1. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti,

collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti

tecnici, puo’ fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti

necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di

segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l’obbligo

di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell’attivita’.

  1. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente

la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo

necessario o utile all’esercizio della difesa.

  1. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti

eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle

persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere

documentati per iscritto.

  1. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente

delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini

delle investigazioni, compensi o indennita’ sotto qualsiasi forma,

salva la facolta’ di provvedere al rimborso delle sole spese

documentate.

  1. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere

informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il

difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso

all’eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto;

in ogni caso nell’invito e’ indicata l’opportunita’ che la persona

provveda a consultare un difensore perche’ intervenga all’atto.

  1. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona

imputata o sottoposta ad indagini della facolta’ di astenersi dal

rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono

obbligati a riferire la verita’.

  1. Il difensore deve documentare in forma integrale le

informazioni assunte; quando e’ disposta la riproduzione, anche

fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma

riassuntiva.

  1. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale

alla persona che ha reso informazioni, ne’ al suo difensore.

  1. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi. La

violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle

prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l’applicazione della

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’

professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei

divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi

5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l’applicazione della sanzione

disciplinare della censura.

Art. 56.

Ascolto del minore

  1. L’avvocato non puo’ procedere all’ascolto di una persona

minore di eta’ senza il consenso degli esercenti la responsabilita’

genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli

stessi.

  1. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia

familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e

contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

  1. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire

con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle

dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la

responsabilita’ genitoriale, con indicazione della facolta’ di

intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza

dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il

minore sia persona offesa dal reato.

  1. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale da sei mesi a un anno.

Art. 57.

Rapporti con organi di informazione e attivita’ di comunicazione

  1. L’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte

assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni

attivita’ di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal

segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti,

enfatizzare le proprie capacita’ professionali, sollecitare articoli

o interviste e convocare conferenze stampa.

  1. L’avvocato deve in ogni caso assicurare l’anonimato dei

minori.

  1. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di

cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare

della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due

a sei mesi.

Art. 58.

Notifica in proprio

  1. Il compimento di abusi nell’esercizio delle facolta’ previste

dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito

disciplinare.

  1. Il comportamento di cui al comma precedente comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.

Art. 59.

Calendario del processo

  1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del

processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento

dilatorio dell’avvocato, costituisce illecito disciplinare.

  1. La violazione del comma precedente comporta l’applicazione

della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 60.

Astensione dalle udienze

  1. L’avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle

udienze e alle altre attivita’ giudiziarie quando l’astensione sia

proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni

del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.

  1. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla

astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori

costituiti.

  1. L’avvocato non puo’ aderire o dissociarsi dalla proclamata

astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.

  1. L’avvocato che aderisca all’astensione non puo’ dissociarsene

con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attivita’

ne’ puo’ aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari

proprie attivita’ professionali.

  1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La

violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione

della sanzione disciplinare della censura.

Art. 61.

Arbitrato

  1. L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve

improntare il proprio comportamento a probita’ e correttezza e

vigilare che il procedimento si svolga con imparzialita’ e

indipendenza.

  1. L’avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando

abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti

professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle

ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

  1. L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una

delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita

negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui

associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti

ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori

che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il

consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.

  1. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel

corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui

riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e

condizionamenti esterni di qualunque tipo.

  1. L’avvocato nella veste di arbitro:
  2. a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a

conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;

  1. b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al

procedimento;

  1. c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia

formalmente comunicata a tutte le parti.

  1. L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro non deve

intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

  1. a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del

procedimento;

  1. b) se l’oggetto dell’attivita’ non sia diverso da quello del

procedimento stesso.

  1. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero

che esercitino negli stessi locali.

  1. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5,

6 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della

sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei

mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale da sei mesi a un anno.

Art. 62.

Mediazione

  1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare

gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del

regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste

ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

  1. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in

difetto di adeguata competenza.

  1. Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
  2. a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni

rapporti professionali con una delle parti;

  1. b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli

ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato

ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione

dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di

ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

  1. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve

intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

  1. a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del

procedimento;

  1. b) se l’oggetto dell’attivita’ non sia diverso da quello del

procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero

che esercitino negli stessi locali.

  1. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione

abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attivita’ presso il suo

studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di

mediazione.

  1. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura; la

violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.

TITOLO V

RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

Art. 63.

Rapporti con i terzi

  1. L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo

ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo

tale da non compromettere la dignita’ della professione e

l’affidamento dei terzi.

  1. L’avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso

nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di

tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della

professione.

  1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 64.

Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni

assunte nei confronti dei terzi

  1. L’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei

confronti dei terzi.

  1. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della

professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per

modalita’ o gravita’, sia tale da compromettere la dignita’ della

professione e l’affidamento dei terzi.

  1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.

Art. 65.

Minaccia di azioni alla controparte

  1. L’avvocato puo’ intimare alla controparte particolari

adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari,

denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative

conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative

sproporzionate o vessatorie.

  1. L’avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di

invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve

precisarle che puo’ essere accompagnata da un legale di fiducia.

  1. L’avvocato puo’ addebitare alla controparte competenze e spese

per l’attivita’ prestata in sede stragiudiziale, purche’ la richiesta

di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.

  1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 66.

Pluralita’ di azioni nei confronti della controparte

  1. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative

giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando cio’ non

corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

  1. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 67.

Richiesta di compenso professionale alla controparte

  1. L’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento

del proprio compenso professionale, salvo che cio’ sia oggetto di

specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente, nonche’

in ogni altro caso previsto dalla legge.

  1. L’avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, puo’

chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso

professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i

quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.

  1. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 68.

Assunzione di incarichi contro una parte gia’ assistita

  1. L’avvocato puo’ assumere un incarico professionale contro una

parte gia’ assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio

dalla cessazione del rapporto professionale.

  1. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro

una parte gia’ assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia

estraneo a quello espletato in precedenza.

  1. In ogni caso, e’ fatto divieto all’avvocato di utilizzare

notizie acquisite in ragione del rapporto gia’ esaurito.

  1. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o

conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi

dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in

controversie successive tra i medesimi.

  1. L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie

familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in

favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la

medesima natura, e viceversa.

  1. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi. La

violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni.

TITOLO VI

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI

Art. 69.

Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

  1. L’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi,

deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e

imparzialita’.

  1. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore

di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell’Avvocatura

deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed

iniziative non consone alla dignita’ delle funzioni.

  1. E’ vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale

nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di

voto.

  1. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto e’

consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti

contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.

  1. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La

violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 70.

Rapporti con il Consiglio dell’Ordine

  1. L’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo

di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela,

coniugio, affinita’ e convivenza con magistrati, per i fini voluti

dall’ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con

riferimento a sopravvenute variazioni.

  1. L’avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al

Consiglio dell’Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente

competente per territorio, della costituzione di associazioni o

societa’ professionali, dell’apertura di studi principali, secondari

e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.

  1. L’avvocato puo’ partecipare ad una sola associazione o

societa’ tra avvocati.

  1. L’avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e

assicurativi previsti dalla legge, nonche’ quelli contributivi nei

confronti delle Istituzioni forensi.

  1. L’avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell’Ordine

gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva

variazione.

  1. L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio

Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza

concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

  1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del

presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare

dell’avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 71.

Dovere di collaborazione

  1. L’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per

l’attuazione delle loro finalita’, osservando scrupolosamente il

dovere di verita’; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza

relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia,

che richiedano iniziative o interventi istituzionali.

  1. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all’avvocato

chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni

segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti

nell’interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta

dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.

  1. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad

esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non

costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali

comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione

del proprio libero convincimento.

  1. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La

violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l’applicazione della

sanzione disciplinare della censura.

Art. 72.

Esame di abilitazione

  1. L’avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o

piu’ candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al

tema proposto e’ punito con la sanzione disciplinare della

sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei

mesi.

  1. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non puo’ essere

inferiore alla sospensione dall’esercizio dell’attivita’

professionale da uno a tre anni.

  1. Il candidato che, nell’aula ove si svolge l’esame di

abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con

qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione,

e’ punito con la sanzione disciplinare della censura.

TITOLO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 73.

Entrata in vigore

Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta

giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.